Cumulo delle Pensioni ai Superstiti
con i Redditi del Beneficiario
Art. 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella F
Limiti di Reddito (Normativi)
-
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio25% -
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio40% -
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio50%
Importi dei Limiti di Reddito
| Ammontare dei redditi | Riduzione |
|---|---|
| Fino a € 23.532,60 | Nessuna |
| Oltre € 23.532,60 – Fino a € 31.376,80 | 25% |
| Oltre € 31.376,80 – Fino a € 39.221,00 | 40% |
| Oltre € 39.221,00 | 50% |
| Ammontare dei redditi | Riduzione |
|---|---|
| Fino a € 23.862,15 | Nessuna |
| Oltre € 23.862,15 – Fino a € 31.816,20 | 25% |
| Oltre € 31.816,20 – Fino a € 39.770,25 | 40% |
| Oltre € 39.770,25 | 50% |
Contitolare Universitario – Redditi da Lavoro Cumulabili
Circolare 185/2015, paragrafo 5 — In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.
Calcolo Riduzione Pensione ai Superstiti
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