CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI

Cumulo Pensioni ai Superstiti – INPS
INPS – Previdenza

Cumulo delle Pensioni ai Superstiti
con i Redditi del Beneficiario

Art. 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella F

1

Limiti di Reddito (Normativi)

  • Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
    pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

    25%
  • Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
    pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

    40%
  • Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
    pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

    50%
2

Importi dei Limiti di Reddito

Ammontare dei redditi Riduzione
Fino a € 23.532,60 Nessuna
Oltre € 23.532,60 – Fino a € 31.376,80 25%
Oltre € 31.376,80 – Fino a € 39.221,00 40%
Oltre € 39.221,00 50%
Ammontare dei redditi Riduzione
Fino a € 23.862,15 Nessuna
Oltre € 23.862,15 – Fino a € 31.816,20 25%
Oltre € 31.816,20 – Fino a € 39.770,25 40%
Oltre € 39.770,25 50%
3

Contitolare Universitario – Redditi da Lavoro Cumulabili

Circolare 185/2015, paragrafo 5 — In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.

Anno 2025
€ 10.197,46
Limite reddito da lavoro
Anno 2026
€ 10.340,27
Limite reddito da lavoro
⚠️
Attenzione: questi limiti riguardano esclusivamente gli studenti/universitari. Per i superstiti inabili si rimanda alla Circolare 15/2009.
🧮

Calcolo Riduzione Pensione ai Superstiti

Inserisci i dati per calcolare la riduzione applicabile

Importo lordo annuo della pensione di reversibilità/superstiti
Somma di tutti gli altri redditi annui del beneficiario
Fonte normativa: Art. 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella F  |  Circolare INPS n. 185/2015  |  Circolare INPS n. 15/2009
Aggiornato per gli anni 2025 e 2026.